Sez. L, Sentenza n. 11401 del 30/05/2005 (Rv. 582713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Assenza di colpa del datore di lavoro nel disporre il licenziamento - Incidenza sulla illegittimità del recesso - Esclusione - Incidenza sulla eventuale domanda di risarcimento danni - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il difetto di colpa del datore di lavoro nel determinarsi al licenziamento, derivante dalle giustificazioni, erronee o fuorvianti, fornite dal lavoratore in relazione alla propria condotta in sede di procedimento disciplinare, non esclude l'illegittimità del licenziamento, ove questo non risulti sorretto da giusta causa o giustificato motivo, all'esito degli accertamenti effettuati nel giudizio di impugnazione del licenziamento, ma può incidere sulla diversa domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo, per la parte eccedente la misura minima garantita, consentendone la liquidazione in misura inferiore rispetto alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva valutato in misura minima il grado di colpa del datore di lavoro nella determinazione della scelta risolutiva, in base al rilievo, non idoneo, che il lavoratore, dopo l'archiviazione della denuncia penale addotta a motivazione del licenziamento, avesse insistito nella legittimità del proprio operato, quasi mettendo in dubbio le risultanza del giudizio penale, anzichè tenere una reazione dimessa con accettazione delle determinazioni aziendali).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)