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Sez. L, Sentenza n. 7173 del 26/06/1991 (Rv. 472835 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Prestazione in modo fisso e continuativo - Compenso relativo - Inclusione nella retribuzione normale ai fini del calcolo delle competenze indirette - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472835-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale fissato dal contratto collettivo nazionale, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale e ordinaria, computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale; pertanto, in mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva del rapporto (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 362 e segg. cod. civ.), debba essere presa a base ai fini della determinazione di competenze indirette, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva risolto in senso positivo, alla stregua degli accordi nazionali per gli autoferrotranvieri del 1976, del 1980 e del 1982, la questione della computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della determinazione del trattamento per ferie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)