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Sez. 1, Sentenza n. 819 del 24/03/1971 (Rv. 350654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL DANNO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - SPECIFICAZIONE IN PRIMO GRADO DELLA SOMMA RICHIESTA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL DANNO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - SPECIFICAZIONE IN PRIMO GRADO DELLA SOMMA RICHIESTA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La domanda di rivalutazione del danno, non alterando il petitum, puo essere proposta anche per la prima volta in appello. A tale deduzione non osta la specificazione, in primo grado, della somma richiesta quando tale specificazione, per essere la domanda espressamente diretta alla reintegrazione del danno nella sua interezza (mediante l'attribuzione di una somma pari a quella occorrente per l'adempimento della prestazione dovuta) sia fatta a titolo meramente indicativo. (V 2971'69, mass n 342853' 3952'68, mass n 337495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)