Sez. 3, Sentenza n. 3952 del 11/12/1968 (Rv. 337495 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce domanda nuova improponibile in appello quella con cui si chiede che nella liquidazione del fanno il giudice tenga conto della svalutazione monetaria verificatasi successivamente all'evento generatore del danno, giacche essa costituisce fatto notorio di cui il giudice ha il potere-dovere di tener conto anche d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)