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Sez. 3, Sentenza n. 2971 del 09/08/1969 (Rv. 342853 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DOMANDA NUOVA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342853-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DOMANDA NUOVA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*

Avendo l'obbligazione di risarcimento per oggetto un debito di valore, rispetto a tale debito l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale perche la domanda non altera il petitum ma tende a conseguire attraverso l'aestimatio lo stesso petitum originario. Conseguentemente, la richiesta di adeguamento della somma liquidata al nuovo valore della moneta puo essere proposta per la prima volta in appello e il fatto stesso della svalutazione puo essere rilevato dal giudice anche di ufficio e dedotto per la prima volta in Cassazione. (Conf 1098, 68, massima n 332560 V 4065, 68, massima n 337701 3952, 68, massima n 337495).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)