Sez. 3, Sentenza n. 3895 del 01/04/1993 (Rv. 481632 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione | Mancato rinnovo del contratto alla scadenza - Indennità ex art. 69 della legge n. 392 del 1978 - Spettanza al conduttore - Sussistenza in concreto dell'avviamento commerciale - Necessità - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
L'indennità prevista dall'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per il caso di mancato rinnovo alla scadenza del contratto di locazione di immobile adibito per uso diverso da quello di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, compete al conduttore indipendentemente dalla prova, in concreto, dell'avviamento commerciale avendo il legislatore stabilito il diritto stesso con una valutazione fondata sull'"id quod plerumque accidit".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)