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Sez. 2, Sentenza n. 4279 del 14/12/1974 (Rv. 372954 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - SUCCESSIONI TEMPORALI DI PIANI - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI UN PIANO REGOLATORE - SOPRAVVENIENZA DI ALTRO PIANO REGOLATORE AL QUALE LA COSTRUZIONE SIA CONFORME - LEGITTIMITA DELLA COSTRUZIONE - DECORRENZA - CONSEGUENZE - DIRITTO DEI CONFINANTI AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL PERIODO DI ILLEGITTIMITA - DANNI - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372954-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - SUCCESSIONI TEMPORALI DI PIANI - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI UN PIANO REGOLATORE - SOPRAVVENIENZA DI ALTRO PIANO REGOLATORE AL QUALE LA COSTRUZIONE SIA CONFORME - LEGITTIMITA DELLA COSTRUZIONE - DECORRENZA - CONSEGUENZE - DIRITTO DEI CONFINANTI AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL PERIODO DI ILLEGITTIMITA - DANNI - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Qualora sopravvenga un nuovo piano regolatore, la costruzione iniziata o compiuta in violazione del piano precedente diventa legittima a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sempre che sia a questa conforme. Pertanto, la suddetta costruzione, quantunque eseguita in contrasto con le norme sulle distanze contenute nel piano regolatore abrogato, non puo essere piu demolita, ma il proprietario confinante ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti durante il periodo in cui e perdurata l'illegittimita della costruzione medesima, vale a dire nell'intervallo compreso fra il suo compimento e l'entrata in vigore delle nuove norme edilizie. L'accertamento e la liquidazione di tali danni debbono essere effettuate dal giudice del merito tenendo presente che, a seguito dell'emanazione del nuovo piano regolatore, non si verte piu nell'ipotesi di risarcimento che si aggiunge alla condanna alla demolizione, ma di un risarcimento che sostituisce la mancata demolizione durante il periodo di illegittimita. (V 2197'68, mass n 334393; 165'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)