Sez. 2, Sentenza n. 2197 del 27/06/1968 (Rv. 334393 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ORIGINARIA ILLEGITTIMITA DI UNA COSTRUZIONE - SANATORIA - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ORIGINARIA ILLEGITTIMITA DI UNA COSTRUZIONE - SANATORIA - LIMITI.*
Sopravvenuto un nuovo regolamento edilizio, la costruzione iniziata o compiuta in contravvenzione al regolamento precedente deve ritenersi legittima con riguardo all'epoca dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni, ma rimane illegittima per quel periodo di tempo in cui contrastava con le leggi. La sanatoria ha efficacia soltanto ex nunc, con la conseguenza che se, durante il tempo in cui e durata l'illegittimita per il contrasto con le leggi in vigore, la costruzione ha prodotto danni, questi sono risarcibili. (Conf. 165-65 contra 3404-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)