Sez. 2, Sentenza n. 5436 del 17/10/1981 (Rv. 416142 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - PIANO REGOLATORE DI NAPOLI APPROVATO CON D.M. 31 MARZO 1972 - DISCIPLINA IN ESSO PREVISTA - EFFICACIA SANANTE RISPETTO ALLE COSTRUZIONI ABUSIVE ESEGUITE IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DANNI DERIVANTI DA UNA COSTRUZIONE ILLEGITTIMA PER CONTRASTO CON IL PREVIGENTE PIANO REGOLATORE - DETERMINAZIONE - ESTENSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - PIANO REGOLATORE DI NAPOLI APPROVATO CON D.M. 31 MARZO 1972 - DISCIPLINA IN ESSO PREVISTA - EFFICACIA SANANTE RISPETTO ALLE COSTRUZIONI ABUSIVE ESEGUITE IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DANNI DERIVANTI DA UNA COSTRUZIONE ILLEGITTIMA PER CONTRASTO CON IL PREVIGENTE PIANO REGOLATORE - DETERMINAZIONE - ESTENSIONE.*
La disciplina di cui al piano regolatore di Napoli approvato con d.m. 31 marzo 1972 (in G.U. 28 aprile 1972, n. 112) non ha efficacia sanante per le costruzioni abusive eseguite precedentemente, come si desume dall'art. 9 del citato decreto, che, non attribuendo ai privati poteri edificatori maggiori di quelli consentiti dalla previgente disciplina, non dà luogo ad alcuna novazione legislativa nel regime dei rapporti tra privati e, quindi, nella tutela giurisdizionale, rimasta immutata, dei diritti soggettivi dei proprietari dei fondi finitimi, vulnerati dalla costruzione abusiva. Pertanto, i danni derivanti da una costruzione illegittima per contrasto con il piano regolatore previgente non possono circoscriversi al periodo compreso tra il compimento dell'opera e l'entrata in vigore del suindicato nuovo piano regolatore, ma continuano a prodursi, persistendo lo stato di illegittimità e versandosi in tema di illecito permanente, anche sotto il regime di tale ultimo piano regolatore. (V. 1334/81, mass. Nn. 411944 e 411945; (V. 4279/74, mass. N. 372954; (V. 2197/68, mass. N. 334393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 29/05/1939 num. 1208 CORTE COST., DM 31/03/1972 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)