Sez. 1, Sentenza n. 11878 del 06/11/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203257 - 01
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire all'autorità di P.S. | Inottemperanza all'invito successiva alla depenalizzazione intervenuta con Decreto Legislativo n. 480 del 1994 - Reato di cui all'art. 650 Cod. Pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire all'autorità di P.S.
Anche dopo la depenalizzazione - ad opera dell'art. 1 Decr. Leg.vo n. 480 del 1994 - del reato di inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S. previsto dall'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., in forza della clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che ne esclude l'applicabilità, in deroga al generale principio di specialità fissato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito rivolto per finalità - peraltro non esplicitate - di controllo del titolo di permanenza nel nostro Paese di cittadino extracomunitario). (Contra Sez. Prima, 13 novembre 1995, Woroch, in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)