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Sez. 1, Sentenza n. 383 del 11/11/2003 Ud. (dep. 09/01/2004) Rv. 226612 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INVITO A COMPARIRE DELL'AUTORITÀ DI P.S. | Invito dato per motivi di sicurezza pubblica - Inottemperanza ad esso successiva alla depenalizzazione intervenuta con D.L.gs. 13 luglio 1994 n. 480 - Riconducibilità alla contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226612-01

SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INVITO A COMPARIRE DELL'AUTORITÀ DI P.S.

Anche dopo la depenalizzazione - ad opera dell'art. 1 ***. ERRORE.*: numero n. 480 del 1994 - del reato di inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di p.s. previsto dall'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., in forza della clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che ne esclude l'applicabilità, in deroga al generale principio di specialità fissato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito, legalmente dato da autorità di P.S. a un condannato, di presentarsi ad essa per ragioni attinenti all'esecuzione della libertà controllata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)