Sez. 3, Sentenza n. 2440 del 18/06/1975 (Rv. 376327 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DELLA PARTE - DEL RAPPRESENTANTE - DEL DIFENSORE ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DELLA PARTE - DEL RAPPRESENTANTE - DEL DIFENSORE ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA.*
Il precetto, come atto preliminare estrinseco al processo esecutivo, puo essere validamente sottoscritto dalla parte o, in sua vece, da un procuratore ad negotia e da ogni legale munito di mandato, ancorche iscritto nell'albo di altro distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo il disposto di cui all'art 5 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, sull'ordinamento professionale forense, che presuppone lo svolgimento di un processo, che con il precetto non e affatto iniziato. (V 802/70, mass n 346121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)