Sez. 1, Sentenza n. 114 del 29/10/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 222992 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Omesso invito all'imputato ad eleggere domicilio all'atto della scarcerazione - Domicilio già eletto in precedenza - Nullità della notificazione mediante consegna al difensore - Esclusione - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e)- cod. proc. pen., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 com. 1 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)