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Sez. 3, Sentenza n. 3107 del 23/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212856 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO | Domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione - Efficacia nella fase esecutiva - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212856-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO

La dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione. Dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)