Sez. 3, Sentenza n. 3107 del 23/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212856 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO | Domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione - Efficacia nella fase esecutiva - Esclusione - Ragione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO
La dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione. Dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)