Sez. 4, Sentenza n. 1480 del 13/05/1998 Cc. (dep. 01/07/1998) Rv. 210986 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Elezione di domicilio inesistente - Avviso di notifica mediante consegna al difensore - Omessa verbalizzazione - Nullità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
L'avviso all'imputato detenuto, il quale deve essere scarcerato, che le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, richiesto a pena di nullità dall'art. 161 cod. proc. pen., va dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, sicché l'omessa verbalizzazione in caso di elezione fraudolenta di domicilio inesistente non rende nulla la notificazione avvenuta con la modalità indicata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 lett. E CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)