Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 23/01/2007 (Rv. 594897 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - IN GENERE | Norme sulle società - Applicazione analogica - Ammissibilità - Unificazione di associazioni non riconosciute - Norme sulla fusione - Applicabilità - Ricorso per cassazione proposto da una delle associazioni unificate - Ammissibilità - Fondamento.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - IN GENERE
L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalita giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 - bis cod. civ., in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)