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Sez. 1, Sentenza n. 8849 del 28/04/2005 (Rv. 581244 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IMPRESE SOGGETTE | Imprese agricole - Individuazione - Criteri - Art. 2135 cod. civ. - Testo anteriore alla modifica ex D.Lgs. n. 228 del 1991 - Carattere innovativo della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001 - Fattispecie in tema di gestione di agriturismo.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581244-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IMPRESE SOGGETTE

La nozione d'imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ., alla quale occorre fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fall., - nel testo (applicabile nella specie "ratione temporis") precedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, che ha innovato la pregressa nozione allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse, - presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", con la conseguenza che deve ritenersi estranea all'attività agricola l'attività di realizzazione e gestione di villaggi turistici, la gestione, locazione e vendita d'appartamenti, bungalows, alberghi e sale di convegni (in applicazione del principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la qualità d'imprenditore agricolo del ricorrente, sottolineando che, peraltro, l'attività sopra precisata non era neppure riconducibile a quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale prevista dall'art. 2135, cod. civ., nel testo modificato dal D.Lgs. citato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)