Sez. 5, Sentenza n. 23111 del 15/06/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279402 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Violazione del divieto di scambiare oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità - Diniego di concessione della liberazione anticipata - Illegittimità - Condizioni
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n.97 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), del medesimo art. 41-bis, non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l'accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. F CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)