Sez. 7, Ordinanza n. 378 del 29/05/2014 Cc. (dep. 08/01/2015) Rv. 261890 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex - Art. 41 bis O.P. - Divieto di colloqui con detenuti non appartenenti al medesimo gruppo di socialità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma secondo quater, lett. F), secondo periodo, ord. pen., in relazione agli artt. 2, 13, 21 e 27 Cost., nella parte in cui impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti non appartenenti al medesimo gruppo di socialità, poiché tale disposizione ha il fine di evitare dinamiche relazionali tra detenuti per delitti di criminalità organizzata che potrebbero agevolare logiche associative aggreganti tra esponenti dello stesso sodalizio o all'opposto, contrapposizioni conflittuali nei confronti di gruppi avversi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)