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Sez. 1, Sentenza n. 29300 del 18/04/2019 Cc. (dep. 04/07/2019) Rv. 276403 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di scambiare oggetti - Applicabilità a tutti i detenuti appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276403-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime detentivo differenziato, la prescrizione prevista dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), secondo periodo, ord. pen., che impone all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, riguarda tutti i detenuti a prescindere se appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)