Sez. 1, Sentenza n. 1392 del 30/04/1969 (Rv. 340136 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPOSIZIONE DA PARTE DEL CORRENTISTA - NATURA DEL CREDITO - PAGAMENTO A TERZI MEDIANTE ASSEGNO - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - CONTRATTI BANCARI DI CREDITO CON ESECUZIONE RIPETUTA DI PIU PRESTAZIONI - VERSAMENTI DI TERZI SUL CONTO CORRENTE - NATURA.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPOSIZIONE DA PARTE DEL CORRENTISTA - NATURA DEL CREDITO - PAGAMENTO A TERZI MEDIANTE ASSEGNO - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - CONTRATTI BANCARI DI CREDITO CON ESECUZIONE RIPETUTA DI PIU PRESTAZIONI - VERSAMENTI DI TERZI SUL CONTO CORRENTE - NATURA.*
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la disponibilita delle somme risultanti a credito del correntista, stabilita dall'art. 1852 cod.civ. - a norma del quale, qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito -, la quale disponibilita e aspetto particolare della titolarita del credito, significa che il credito stesso e a termine potestativo unilaterale, e quindi esigibile a volonta del creditore, che puo chiederne il pagamento in ogni momento in suo favore o a vantaggio di terzi, eventualmente con delegazione di pagamento a mezzo di assegno bancario. In tal caso, il destinatario riceve il pagamento da parte della banca in virtu di delegazione del correntista, con l'effetto tipico della delegazione, che il pagamento fatto dal trattario al prenditore estingue per un eguale importo il debito del trattario verso il traente e del traente verso il prenditore, o, se il traente paga per un terzo, di questi verso il prenditore. In questi rapporti, cioe, non e la proprieta del denaro che viene in considerazione, ma l'efficacia estintiva dell'adempimento, efficacia che(mentre sussiste di regola anche se l'adempimento si realizza con pagamento eseguito con cose altrui art.1192 cod.civ.) nell'ipotesi di pagamento con assegno di conto corrente bancario deriva dal fatto che il traente e titolare del credito, del quale percio puo disporre, qualunque sia l'origine dell'accreditamento risultante dal conto. Infatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di piu prestazioni sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralita di Atti esecutivi percio la serie successiva di versamenti e di prelievi non da luogo a singoli rapporti (costitutivi o estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico rapporto costituito tra banca e cliente. Inoltre la banca riceve i versamenti di terzi sul conto corrente del cliente non in virtu di ordine del terzo, ma in adempimento dell'ordine (originario e generico) del cliente, verso il quale percio unicamente risponde delle somme cosi incassate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)