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Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 09/06/1983 (Rv. 428888 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA - INCLUSIONE NEL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE, PER EFFETTO DI MANDATO ALL'INCASSO DA QUESTO CONFERITO, DI SOMME RIMESSE DA TERZI - NATURA ED EFFETTI - INTENTO PERSEGUITO DALLE PARTI - RILEVANZA - INCLUSIONE NEL CONTO COME ATTO DIRETTAMENTE SOLUTORIO DELLE SOMME MUTUATE DALLA BANCA AL CLIENTE ED ADDEBITATE NEL CONTO - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - ASSOGGETTABILITÀ DELLE RIMESSE A REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA SECONDO, LEGGE FALL. - RIMESSE DERIVANTI DA UN MANDATO "IN REM PROPRIAM" ALL'INCASSO CONFERITO DAL CLIENTE PER LA RESTITUZIONE DI UN MUTUO SENZA RIFERIMENTO A UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428888-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA - INCLUSIONE NEL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE, PER EFFETTO DI MANDATO ALL'INCASSO DA QUESTO CONFERITO, DI SOMME RIMESSE DA TERZI - NATURA ED EFFETTI - INTENTO PERSEGUITO DALLE PARTI - RILEVANZA - INCLUSIONE NEL CONTO COME ATTO DIRETTAMENTE SOLUTORIO DELLE SOMME MUTUATE DALLA BANCA AL CLIENTE ED ADDEBITATE NEL CONTO - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - ASSOGGETTABILITÀ DELLE RIMESSE A REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA SECONDO, LEGGE FALL. - RIMESSE DERIVANTI DA UN MANDATO "IN REM PROPRIAM" ALL'INCASSO CONFERITO DAL CLIENTE PER LA RESTITUZIONE DI UN MUTUO SENZA RIFERIMENTO A UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE - ESTENSIONE.*

L'inclusione da parte di una banca nel conto corrente del cliente di somme ad essa rimesse da terzi, per effetto di mandato all'incasso (sia esso o non in rem propriam) conferitole dal cliente medesimo, non realizza un'obbligazione autonoma della banca ex mandatu di rimettere al mandante le somme riscosse, ma, determinando, nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente, una variazione quantitativa del debito del correntista, non inquadrabile nello schema della compensazione legale che presuppone l'autonomia delle reciproche obbligazioni, configura secondo l'intento pratico perseguito dalle parti, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista, ovvero un atto direttamente solutorio delle somme mutuate dalla banca al cliente ed addebitate nel conto, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che, sopravvenuto il fallimento del correntista, quelle rimesse, in quanto Atti estintivi di debiti, sono assoggettabili a revocatoria, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, l. fall. - tale effetto consegue anche per le rimesse derivanti da un mandato in rem propriam all'incasso conferito dal cliente alla banca per la restituzione di un mutuo, senza riferimento ad un rapporto di conto corrente, poiché anche in tal caso il negozio è caratterizzato dalla funzione strumentale di una delle prestazioni tipiche del mandatario rispetto alla più ampia convenzione di adempimento, stipulata tra mutuante e mutuatario, la quale si realizza per mezzo del mandato. (V 5413/82, mass n 423180; (V 5836/78, mass n 395663; (V 3415/75, mass n 377571; (V 318/75, mass n 373556; (V 3008/74, mass n 371455; (V 2954/72, mass n 360703; (V 2685/70, mass n 349127; (V 1392/69, mass n 340136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1856, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)