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Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 04/02/1993 (Rv. 480730 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - In genere | Rifiuto - Legittimità - Accertamento - Criteri - Condotta morale censurabile - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480730-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - In genere

In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo riconoscimento, opposto dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio (art. 250, quarto comma, cod. civ.), va condotta tenendo presente che, in via normale, è presumibile l'interesse del minore ad acquisire il riconoscimento dell'altro genitore, sia sotto il profilo sentimentale, sia per i connessi diritti all'istruzione, educazione e mantenimento; ne consegue che la legittimità del rifiuto può essere affermata solo in presenza di specifici e seri motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all'indicato interesse, di per sè non ravvisabile in una condotta morale non esente da censure, anche sotto il profilo di un precedente disinteresse verso il figlio, di chi chiede il nuovo riconoscimento, ferma restando l'influenza di tali elementi al diverso fine dell'affidamento del minore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)