diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1990 del 22/02/2000 (Rv. 534233 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Legittimità - Accertamento - Criteri - Condotta morale censurabile - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534233-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE

Il riconoscimento di un figlio naturale minore, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, che, ancorché condizionato all'interesse del minore, è costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost. e, come tale, non può essere disconosciuto sulla sola base di una condotta morale non esente da censure, di per sè rilevante per il diverso fine dell'affidamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)