Sez. 1, Sentenza n. 2669 del 11/03/1998 (Rv. 513559 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Legittimità - Condizioni e limiti - Ispirazione dell'indagine alla presunzione della sussistenza di un interesse del minore al riconoscimento - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio (art. 250, quarto comma, cod. civ.) va condotta presumendo senz'altro la esistenza di un interesse del minore al riconoscimento dell'altro genitore, sotto il profilo affettivo non meno che sotto quello dei connessi diritti all'istruzione, educazione e mantenimento, con la conseguenza che la legittimità del rifiuto è predicabile nei soli casi di esistenza di seri e specifici motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all'indicato interesse del minore. (Nella specie, il giudice di merito aveva accolto la domanda di autorizzazione al riconoscimento ex art. 250, comma quarto, cod. civ., proposta dalla madre della minore in costanza di opposizione del padre naturale che aveva già effettuato il riconoscimento, considerando la opportunità, nell'interesse del minore, di rimuovere la confusione indotta dal padre sulla figura materna - opportunità prevalente sulla esigenza di non turbare la serenità di vita condotta dalla bambina nel nuovo nucleo familiare costituito dal padre -, da ritenersi, invece, figura necessaria per un sano sviluppo della minore, senza trascurare l'apporto educativo ed economico che la madre stessa, funzionario di P.S., avrebbe potuto offrire. La S.C., nel confermare la decisione, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)