Sez. 3 - , Ordinanza n. 7007 del 12/03/2019 (Rv. 653258 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Rilevanza dei “danni-conseguenza” - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che individua il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", va inteso nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza considerazione del danno - conseguenza ovvero del luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione, e ciò al fine di scongiurare la prassi internazionale (cd. "forum shopping") volta a consentire alle parti di incardinare l'azione nel foro ritenuto più conveniente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)