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Sez. U, Ordinanza n. 14654 del 05/07/2011 (Rv. 618070 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Criterio di collegamento ex art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verificazione dei danni successivi o di residenza del danneggiato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618070-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il danno asseritamente patito da una società italiana, in conseguenza di una transazione rovinosa stipulata a Londra da un incaricato dalla compagnia di assicurazione lussemburghese, doveva ritenersi avvenuto - ai fini della giurisdizione - in Gran Bretagna).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)