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Sez. 2 - , Sentenza n. 42333 del 12/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 278001 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei presupposti ex art. 292 cod. proc. pen. - Genericità – Rigetto da parte del tribunale - Onere di motivazione articolata - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278001-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)