Sez. 2, Sentenza n. 3289 del 14/12/2015 Cc. (dep. 26/01/2016) Rv. 265807 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Motivazione per "relationem" - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica. (Nella specie, in tema di truffa aggravata ed interruzione di pubblico servizio, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del GIP che aveva richiamato la richiesta del PM - il quale, per ogni indagato, aveva riassunto gli elementi a carico costituiti da un cospicuo numero di elementi investigativi obiettivi, quali fotografie, pedinamenti, timbrature di cartellini marcatempo e fotogrammi tratti da videoriprese - ed aveva graduato, altresì, le misure cautelari applicate ai ricorrenti, così evidenziando una autonoma valutazione circa la rilevanza delle emergenze investigative e delle esigenze cautelari inerenti ciascun indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)