Sez. 2, Sentenza n. 95 del 07/01/1984 (Rv. 432348 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - APPOSIZIONE NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO DEI CONTRAENTI - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - APPOSIZIONE NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO DEI CONTRAENTI - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
In conformità al principio generale dell'autonomia contrattuale la condizione, sospensiva o risolutiva (nella specie, attinente alla edificabilità di suolo oggetto di compravendita), può essere apposta per volontà comune dei contraenti nell'esclusivo interesse di uno di essi (nella specie, del compratore), il quale, come può liberamente avvalersene, così può rinunciarvi espressamente o tacitamente, tanto prima quanto dopo il suo avveramento, senza possibilità per le altre parti del contratto, vincolate dal medesimo rapporto obbligatorio, di ostacolarne la volontà, sostituendovi, per invocarla, quella propria. (V 1431/72, mass n 358040; (Conf 1105/77, mass n 384753; (Conf 1621/76, mass n 380389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)