Sez. 1, Sentenza n. 4617 del 22/05/1990 (Rv. 467325 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTO SULLA MISURA ULTRALEGALE - FORMA SCRITTA - DETERMINABILITÀ "PER RELATIONEM" DEL SAGGIO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTO SULLA MISURA ULTRALEGALE - FORMA SCRITTA - DETERMINABILITÀ "PER RELATIONEM" DEL SAGGIO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
L'osservanza dell'art. 1284 terzo comma cod. civ., sulla Forma scritta per il patto di interessi in misura ultralegale, non esige che il patto scritto indichi specificamente il maggior saggio, essendo sufficiente la determinabilità di esso, anche "per relationem", mediante rinvio a dati estrinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore, come si verifica, nei contratti bancari, per effetto del rinvio ai "cartelli" od alle condizioni "su piazza", ovvero anche del richiamo dei tassi abitualmente praticati dalla banca contraente per un determinato tipo d'operazione. (V 9518/87, mass n 456594; (V 2262/84, mass n 434307; (V 2262/84, mass n 434310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)