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Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 13/03/1996 (Rv. 496336 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Rapporti bancari - Determinabilità del saggio con riferimento ad elementi futuri - Clausola relativa - Invalidità ex art. 4 legge n. 154 del 1992 e 117, 118 legge n. 385 del 1993.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496336-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

Il principio secondo cui la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario di durata può essere reso determinabile con il riferimento, previsto nella scrittura negoziale, ad elementi estranei e futuri (nella specie, riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza) ha subito deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 (norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie) e degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), poiché dette norme espressamente negano validità alle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Legge 01/09/1993 num. 385 art. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)