Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984 (Rv. 434310 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA ULTRALEGALE - FORMA - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA ULTRALEGALE - FORMA - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Ai fini della pattuizione scritta della misura degli interessi superiore a quella legale, quando il documento non precisa il tasso d'interesse, ma indica soltanto i criteri per determinarlo, la valutazione se tali criteri siano in concreto idonei o meno a condurre all'individuazione del tasso ultralegale che le parti hanno inteso concordare, involgendo un accertamento di fatto, è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivata. (nella specie, la S.C. ha ritenuto esauriente la motivazione della decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto non adempiuto l'Obbligo della Forma scritta per la Determinazione del tasso ultralegale degli interessi, indicati con riferimento agli "Usi bancari", osservando che non esiste alcuna documentazione ufficiale degli Usi bancari in tema di interessi e che non risulta che le banche pratichino tassi di interessi uguali). (V 2521/83, mass n 427385; (V 3028/78, mass n 392468).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)