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Sez. 1, Sentenza n. 2348 del 26/02/1992 (Rv. 475948 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Termine e sospensione | Art. 245 cod.civ. - Disciplina anteriore alla riforma del 1975 - Genitore - Proposizione della domanda di disconoscimento del figlio - Termine - Sospensione ex art. 244 cod.civ. prevista per il genitore interdetto - Genitore inabilitato sottoposto a curatela del coniuge - Inapplicabilità - Questione di legittimità costituzionale di tale disciplina per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475948-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Termine e sospensione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 245 cod.civ., nel testo anteriore alla riforma del 1975, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la sospensione del termine indicato dall'art. 244 cod.civ. per la proposizione della domanda di disconoscimento del figlio ove il genitore sia interdetto, e non anche ove sia inabilitato, ed il curatore sia il coniuge (nei cui confronti l'azione deve essere proposta), attesa la sostanziale diversità tra la posizione soggettiva dell'interdetto rispetto a quella dell'inabilitato, cui corrisponde un trattamento differenziato in termini di capacità sostanziale e processuale. Parimenti manifestamente infondata è la questione di costituzionalità della citata norma in relazione all'art. 24 Cost., per la pretesa sostanziale preclusione all'azione di disconoscimento che deriverebbe dall'affidamento dell'inabilitato alla curatela del coniuge, che è contraddittore necessario in tale azione, in quanto, da un lato, è il solo inabilitato, quale soggetto del rapporto processuale, che ha la capacità di stare in giudizio (spettando al curatore solo l'assistenza), e, dall'altro, di fronte a possibili conflitti tra inabilitato e curatore, il primo ha il potere di chiedere la nomina di un curatore speciale, nelle ipotesi di cui agli artt. 394, ultimo comma, e 395 cod.civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 245 CORTE COST., Cod. Civ. art. 247, Cod. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 395, Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Civ. art. 424, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)