Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 11/02/2000 (Rv. 533723 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Natura decadenziale del termine ex art. 244 cod.civ. - Materia sottratta alla disponibilità delle parti - Conseguenze - Accertamento "ex officio" del suo rispetto da parte del giudice - Necessità - Mancata eccezione di parte del suo decorso - Irrilevanza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE
In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall'art. 244 cod.civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art. 2969 cod.civ., deve accertarne "ex officio" il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)