Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221200 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Vincolo paesaggistico imposto dalla legge n. 431 del 1985 - Deroga per i piani pluriennali di attuazione vigenti - Scadenza del termine di piano - Riespansione del vincolo generale - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia di tutela dal paesaggio, l'esclusione del vincolo paesaggistico, fissato dall'art. 1, comma secondo, del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, per le zone di espansione edilizia incluse in un programma pluriennale di attuazione vigente al momento di entrata in vigore delle citate disposizioni trova il proprio limite temporale nel termine di validità del programma pluriennale, atteso che la validità della deroga è subordinata alla attualità del piano, i cui effetti sono quelli di una programmazione temporale dello sviluppo edilizio che trasforma lo "ius aedificandi" in un obbligo di realizzare la destinazione edificatoria stabilita dallo strumento urbanistico entro il termine di efficacia dello stesso, con la conseguenza che una volta scaduto il termine del programma pluriennale non si configura più una edificazione doverosa ed il vincolo generale imposto dalla legge n. 431 si riespande.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)