Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011 (Rv. 618060 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Udienza di prima comparizione e udienza di trattazione - Regime di cui al d.l. n. 432 del 1995, convertito in legge n. 534 del 1995 - Finalità - Mancata concessione del termine di venti giorni di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ. - Sanatoria del vizio - Ammissibilità - Condizioni - Spazio di venti giorni tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile. Peraltro, il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione al convenuto del termine di venti giorni di cui al secondo comma dell'art. 180 cod. proc. civ. risulta sanato qualora tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, così da restare escluso che le eccezioni ivi previste possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o, addirittura, in una udienza a questa successiva, dovendo esse invece essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. e quella di trattazione di cui all'art. 183 del medesimo codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 4 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)