Sez. 1, Sentenza n. 18583 del 03/09/2014 (Rv. 632194 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Fissazione dell'udienza di trattazione - Omessa assegnazione al convenuto del termine ex art. 180 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla riforma introdotta con la legge n. 80 del 2005 - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
La mancata assegnazione al convenuto del termine, ex art. 180, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, non comporta la nullità "ipso jure" della sentenza qualora tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano comunque intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)