Sez. 1, Sentenza n. 8588 del 23/08/1990 (Rv. 469005 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il decreto camerale con il quale la Corte di appello, Sezione per i minorenni, ai sensi dell'art. 24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, decide sul reclamo avverso il provvedimento di affidamento preadottivo di un minore emesso dal tribunale per i minorenni, non è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost. In quanto non statuisce in materia di diritti soggettivi, risolvendo un conflitto di interessi in contrasto tra persone che detto affidamento pretendono, ma ha la sola funzione di tutelare l'unico interesse considerato dalla norma, cioè l'interesse del minore. (Conf 2528/87, mass n 451683; (contra 8858/87, mass n 456212; (contra 2151/85, mass n 440028).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)