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Sez. 1, Sentenza n. 2151 del 27/03/1985 (Rv. 440028 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - REVOCA - DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO DEL DECRETO DEL TRIBUNALE IN TEMA DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO O PREADOTTIVO - RICORSO PER CASSAZIONE DEI CONIUGI AFFIDATARI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440028-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - REVOCA - DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO DEL DECRETO DEL TRIBUNALE IN TEMA DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO O PREADOTTIVO - RICORSO PER CASSAZIONE DEI CONIUGI AFFIDATARI - AMMISSIBILITÀ.*

Avverso il provvedimento camerale, con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo, revoca il decreto reso dal tribunale in tema di affidamento di minore (tanto temporaneo quanto preadottivo), nella disciplina della legge 4 maggio 1983 n. 184, deve ritenersi che i coniugi, affidatari del minore medesimo in forza di quel decreto del tribunale, possano esperire ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, tenuto conto che l'indicata revoca dell'affidamento viene ad incidere in via definitiva su loro posizioni di diritto soggettivo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)