Sez. 5 - , Ordinanza n. 8145 del 22/03/2019 (Rv. 653339 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni del chiropratico - Esenzione ex art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 non opera con riferimento alla figura del chiropratico, le cui prestazioni professionali non possono, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007, in difetto di un regolamento attuativo volto a determinare i criteri definitori della professione di chiropatico e per l'esercizio in concreto di quest'ultima, essere ricomprese tra le prestazioni sanitarie e di diagnosi, cura e riabilitazione per le quali trova applicazione detta esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13 lett. A1C, DM min. SAL 29/03/2001 art. 3, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)