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Sez. 5 - , Sentenza n. 21108 del 02/10/2020 (Rv. 659066 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni del chiropratico - Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659066-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 18) CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 355 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)