Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22812 del 28/10/2014 (Rv. 632910 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni sanitarie medico legali - Prestazioni di chiroterapia - Applicabilità del regime di agevolazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, le prestazioni dei chiropratici non possono essere comprese tra quelle sanitarie che beneficiano dell'esenzione dal tributo, atteso che l'art. 2, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pur avendo inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari di primo grado, rinvia ad un regolamento di attuazione, mai adottato ed indispensabile per individuare la tipologia delle prestazioni svolte e per disciplinare i profili della professione, secondo le linee indicate dagli artt. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 13, sesta direttiva CEE, come modificata dall'art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 112/2006/CEE.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 335 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)