Sez. L, Sentenza n. 1516 del 16/03/1981 (Rv. 412176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMUNE VOLONTA DELLE PARTI - CRITERI - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI ATTI NEGOZIALI INTERCORSI FRA LE PARTI - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMUNE VOLONTA DELLE PARTI - CRITERI - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI ATTI NEGOZIALI INTERCORSI FRA LE PARTI - NECESSITA.*
In tema d'interpretazione di un contratto collettivo, il giudice del merito, nella Determinazione della comune volonta delle parti, non puo non tener presente, quale espressione di comportamento complessivo delle parti stesse (art 1362, secondo comma, cod civ), la portata dei precedenti Atti negoziali fra loro intercorsi, ove possano atteggiarsi come presupposti di quelli successivamente adottati, prendendo pertanto in considerazione il contenuto di tali precedenti Atti ed accertando se in essi siano enunciate finalita la cui attuazione sia stata rimessa ad Atti successivi. (V 2049/80, mass n 405692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)