Sez. L, Sentenza n. 901 del 02/02/1983 (Rv. 425660 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA - REGOLAMENTARE - NATURA CONTRATTUALE PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE - COMUNI REGOLE LEGALI DI ERMENEUTICA PER I CONTRATTI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA - REGOLAMENTARE - NATURA CONTRATTUALE PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE - COMUNI REGOLE LEGALI DI ERMENEUTICA PER I CONTRATTI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Nell'interpretazione del regolamento del personale del Banco di Napoli, che ha natura contrattuale privatistica, vanno osservate le comuni regole legali di ermeneutica. Pertanto, il giudice del merito, il quale, interpretando detto regolamento, ritenga irrilevante l'attività che ne ha preceduto l'approvazione, incorre sia nella violazione del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. - alla cui stregua la Determinazione della comune intenzione delle parti esige la valutazione del loro comportamento complessivo, nel quale deve essere ricompresa l'attività sfociata nell'intesa regolamentare - sia nella violazione dell'art. 1363 dello stesso codice, secondo cui le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (principi affermati in tema d'individuazione della normativa applicabile alle promozioni per merito comparativo al grado di funzionario decise con delibera del 31 luglio 1975). (V 1516/81, mass n 412176; (V 1923/79, mass n 398317; (V 1721/79, mass n 398085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)