Sez. 3, Sentenza n. 9165 del 24/06/2002 (Rv. 555295 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Immobili ad uso non abitativo - Locazione in corso al momento dell'entrata in vigore della legge c.d. sull'equo canone - Scadenza dei termini rispettivamente fissati dagli artt.69 e 71 st. legge - Disciplina ex artt.28, 29 e 30 legge cit. - Applicabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
I contratti di locazione non abitativa in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (come nel caso di specie) cessano alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71 legge cit., senza essere sottoposti alla disciplina degli art. 28, 29 e 30 e senza l'obbligo per il locatore di comunicare le nuove condizioni per un'eventuale nuova locazione, cosicché il rilascio resta regolato dalla disposizione dell'art. 1596, primo comma, cod. civ. e non richiede nemmeno una preventiva disdetta, restando inoperante anche la clausola di proroga convenzionale per il caso di mancata disdetta.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1596
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)