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Sez. L, Sentenza n. 212 del 09/01/2008 (Rv. 600969 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento relativo - Legittimazione attiva - Carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - Necessità - Portata - Elemento distintivo della capacità di contrarre con la parte datoriale accordi e contratti collettivi applicabili su tutto il territorio nazionale - Rilevanza - Accordi e contratti "gestionali" - Rilevanza.
Stato
decisa il 2008-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600969-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

L'espresso riconoscimento del criterio dell'effettività dell'azione sindacale attesta una sottolineatura del valore, da parte del legislatore, della capacità negoziale del sindacato e della sua rilevanza in termini di regolamentazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare, a fronte di condotte lesive dei diritti sindacali, l'azione per repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 - assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture della associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi e contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta, espressione di una forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato nel contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale può configurarsi come elemento di riscontro del suo carattere nazionale e non certo come elemento condizionante il detto requisito della nazionalità. Rientrano nel novero degli accordi e dei contratti anzidetti anche i cosiddetti "accordi gestionali", quali strumenti di gestione delle crisi aziendali volti a limitare l'ambito del potere datoriale tramite la disciplina del contenuto di alcuni istituti atti ad incidere, in vario modo, nello svolgimento e nell'attuazione dei singoli rapporti di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)