Sez. L, Sentenza n. 1307 del 24/01/2006 (Rv. 586326 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Repressione della condotta antisindacale - Procedimento relativo - Legittimazione attiva - Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale - Requisito della partecipazione dell'associazione ad una confederazione e della maggiore rappresentatività - Necessità - Esclusione - Requisito della diffusione sul territorio nazionale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), la legittimazione ad agire è riconosciuta agli organismi delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse anche se inerenti alle associazioni non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, né a quelle intercategoriali o aderenti a confederazioni, essendo invece determinante - con correlata necessaria indagine demandata al giudice del merito - la sussistenza dei requisiti della diffusione sul territorio nazionale e del concreto esercizio dell'attività sindacale a livello nazionale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)