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Sez. 6, Sentenza n. 35042 del 18/04/2003 Cc. (dep. 01/09/2003) Rv. 228391 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Misura disposta dal giudice del luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto, diverso da quello competente, in esito all'udienza di convalida - Mancata dichiarazione di incompetenza - Successiva trasmissione degli atti alla sede giudiziaria competente - Omessa adozione di nuovo provvedimento cautelare - Inefficacia della misura originaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228391-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

In tema di misure cautelari personali, la disciplina dettata dall'art. 27 cod. proc. pen. per il caso di ordinanze applicative emesse da giudice incompetente opera anche per provvedimenti adottati in esito all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, a condizione che, contestualmente o meno, vi sia stata una formale dichiarazione di incompetenza, in mancanza della quale non è necessaria l'adozione di una nuova misura da parte del giudice della sede giudiziaria presso la quale gli atti siano stati spediti per competenza dopo l'esaurimento del procedimento di convalida.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)