Sez. 1, Sentenza n. 5204 del 27/02/2008 (Rv. 602240 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO | Costruzioni in confine con strade pubbliche - Codice della Strada e regolamento attuativo - Carattere non integrativo delle disposizioni del codice civile - Violazione - Conseguenze - Tutela ordinaria di bene demaniale - Limiti - Ripristino dello stato dei luoghi - Ammissibilità - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO
Le disposizioni di legge e regolamentari tra le quali, fra l'altro, il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, cui rinvia l'art. 879, comma secondo, cod. civ. per il caso delle costruzioni "in confine con le piazze e le vie pubbliche ", non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale; pertanto, ove l'Amministrazione pubblica a tutela del bene demaniale abbia esperito i rimedi ordinari a tutela della proprietà, è da ritenersi insussistente un diritto soggettivo suscettibile di dar luogo a tutela ripristinatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2, Cod. Strada art. 16, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 26)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)